A sorpresa, la Delibera n.1566 del 20.12.2016 il CONI, individuando le discipline sportive la cui pratica consentirà alle Associazioni e alle Società sportive l’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche detenuto dallo stesso CONI e da cui deriverà il “riconoscimento ai fini sportivi”, escludeva dall’elenco, tra le tante, anche la disciplina YOGA.
Considerato che YOGA è praticato da circa 1,5 milioni di italiani, vista anche la Carta Europea dello Sport del Consiglio D’Europa del maggio 1992 che dopo aver invitato i governi nazionali, nell’articolo 1, a promuovere lo sport come fattore importante per lo sviluppo umano, enunciava la propria definizione di SPORT sostenendo che per Sport si intende “qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”, le numerose istanze miranti a ricomprendere yoga tra le discipline riconosciute venivano apparentemente recepite da Giovanni Malagò. Il Presidente Nazionale del Coni, il quale in conferenza stampa comunicava ai giornalisti che la disciplina sarebbe rientrata nell’elenco di quelle riconosciute a fini sportivi: “Stiamo effettuando i controlli necessari anche con il Cio – dichiararava Malagò – ma posso affermare che dopo l’estate lo Yoga sarà riconosciuto come disciplina sportiva”.
Disattendendo in parte questa affermazione, in data 4 gennaio sul sito del CONI appariva questa comunicazione
Pubblicato: 04 Gennaio 2018
Il CONI – in merito alle richieste di chiarimento pervenute relativamente al riconoscimento dello yoga come disciplina sportiva ammissibile per l’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – precisa che, nonostante non sia disciplinato da nessuna Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO, si è attivato facendo in modo che alcune Federazioni Sportive Nazionali, tra cui la Federginnastica e la Federpesistica, considerino lo yoga come “attività propedeutica” alle discipline di competenza.
Cosa se ne evince? Proviamo a dare una risposta: che è possibile praticare YOGA con tutte le agevolazioni fiscali connesse (anche riguardanti gli istruttori ed i compensi sportivi), ma solo se affiancato alla attività di ginnastica (nelle sue varie accezioni incluso il fitness) o ….. alla cultura fisica (!). L’importante è che non risulti, statutariamente e nella pratica, quale attività esclusiva.
Riassumendo:
1 – qualora si abbia uno statuto che prevede Yoga come attività esclusiva, si potrà rimanere affiliati ASI e godere delle agevolazioni fiscali, senza iscrizione a registro CONI ed esclusa la possibilità di pagare compensi sportivi agli istruttori (dovranno avere partita iva, agevolata).
2- oppure, andrà modificato lo statuto, prevedendo Yoga come attività propedeutica, complementare ad altre attività ginniche o di cultura fisica. In questo caso si verrà iscritti a registro CONI e si manterranno tutte le agevolazioni fiscali, inclusa la possibilità di pagare compensi agli istruttori.
No comment.
p.s. qualora desideriate riformulare lo statuto, i nostri uffici possono provvedervi, prevedendo un contributo associativo per la redazione pari a 150 € (per gli affiliati ASI). IBAN ASI: IT47U 01030 12105 000002029175.
Rivolgendovi a: presidente.consulta@asinazionale.it ed a segreteria@asiveneto.it (entrambi). Lo statuto verrà modificato (tramite verbale assembleare) ed inviato in pdf non editabile.
Nella richiesta oltre al bonifico, allegate l’attuale statuto ed atto costitutivo. Indicando dati anagrafici e codice fiscale dei componenti il consiglio direttivo e data di svolgimento (futura) della assemblea sociale che modificherà l’attuale Statuto. Sarà la stessa data che verrà riportata sul verbale assembleare e sullo statuto.
Dovrete quindi sottoporre il testo all’approvazione assembleare e procedere ad una nuova registrazione dello stesso con conseguente pagamento della tassa di registro.