Le associazioni e società sportive dilettantistiche, tenute alla trasmissione del modello EAS in forma semplificata in quanto iscritte al Registro CONI , devono provvedere a comunicare le variazioni intervenute nell’anno 2013 entro il 31 marzo 2014.
Non tutte le variazioni intervenute comportano l’obbligo della comunicazione di variazione.
Sono escluse in particolare il trasferimento della sede e la variazione del legale rappresentante in quanto si tratta di dati già trasmessi all’Agenzia delle Entrate con la comunicazione di variazione dati iva o per soggetto diverso da persona fisica ( titolare di codice fiscale).
Va invece effettuata la variazione se nel corso del 2013 l’associazione ha iniziato per la prima volta a svolgere attività commerciale effettuando pubblicità o sponsorizzazioni , indicando anche l’ammontare dell’importo dei ricavi.
La sola variazione dell’importo dei ricavi ( nel caso in cui l’attività di pubblicità e sponsorizzazione sia stata effettuata già per gli anni precedenti il 2013 e, ovviamente regolarmente indicata nel modello EAS, in sede di prima trasmissione o in sede di variazioni annuali) non comporta l’obbligo di nuova comunicazione.
ATTENZIONE: si coglie l’occasione per ricordare che le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono soltanto attività istituzionale e non commerciale sono UGUALMENTE TENUTE a comunicare il modello EAS – sempre in forma semplificata – quando svolgano attività istituzionale a favore dei soli associati verso corrispettivi specifici ( in sostanza quando organizzano corsi , stage, abbonamenti verso corrispettivo ulteriore rispetto alla quota associativa annuale).
Per ogni ulteriore chiarimento e/o assistenza alla trasmissione telematica della comunicazione info in sede.