A far data dal 1° luglio 2018, su indicazione della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Art. 1 . Comma 910/914 , i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche’ ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalita’ di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonche’ ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
- ……………….. Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
- ………… Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (quindi a pertire dal 1 luglio). La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, predisporrà campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonche’ degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.…………
Applicabilità a COCOCO sportivi?
- essendo prevista la busta paga parrebbe di si … salvo diversa indicazione
Applicabilità a compensi sportivi “c.d. puri”, se sopravviveranno?
- non essendo prevista la busta paga verrebbe da pensare di no … salvo diversa indicazione
Suggerimento: prudenzialmente converrebbe pagare i compensi con movimentazione bancaria, in attesa vengano definite, dal CONI, le categorie assoggettate ai COCOCO sportivi.