SSD LUCRATIVE e CO.CO.CO. SPORTIVE DILETTANTISTICHE: la breve storia di due meteore di passaggio  

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SSD LUCRATIVE e CO.CO.CO. SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

la breve storia di due meteore di passaggio

 

di Biancamaria Stivanello. Avvocato.

 

Le nuove co.co.co. sportive dilettantistiche e le nuove società lucrative hanno avuto vita davvero breve nel panorama della normativa di settore: più un’apparizione che altro, si potrebbe affermare, in accordo con il titolo!

Introdotte con la legge di bilancio 2018 (L.27/12/2017 n.205) sono state abrogate dal Decreto Legge 12/7/2018 n.87. Il provvedimento –  meglio noto anche come Decreto Dignità in tema di lavoro a termine, delocalizzazioni, ludopatia – include all’art. 13 la soppressione dell’intero pacchetto sport, fatta salva l’elevazione a 10.000 euro della soglia di non imponibilità fiscale per i compensi sportivi dilettantistici.[1]

Il decreto è stato convertito in L.9/8/2018 n.96 ( in G.U 11/8/2018) senza che siano intervenuti correttivi o modifiche sul punto: l’abrogazione è pertanto confermata a far data dal 14/7/2018.

L’effetto immediato è quello di far cadere sia l’opzione di esercitare attività dilettantistiche con scopo di lucro sia l’inquadramento lavoristico delle collaborazioni e dei compensi di cui all’art.67 comma I lett.m) TUIR: due interventi che avevano viaggiato insieme nel pacchetto inserito nella legge di bilancio e che insieme sono stati ora “depennati”; tuttavia la loro abrogazione comporta  implicazioni ben diverse e impone quindi due riflessioni distinte.

Sulle SSD Lucrative  c’è poco da dire, in questa sede.

Occasione persa per attirare capitali nel settore dilettantistico? Modello di gestione mancato per i grandi impianti? Probabilmente sì; anche se è difficile fare valutazioni, visto che sono state stroncate sul nascere. Concepite e disciplinate dalla legge di bilancio, di fatto non avevano ancora potuto operare concretamente in quanto prive del necessario riconoscimento sportivo[2]: sono mancate le linee guida che il Coni avrebbe dovuto dettare per la modifiche degli statuti di Federazioni ed Enti di Promozione; sono mancati gli adeguamenti della normativa regolamentare sul registro per consentirne l’iscrizione.

In definitiva l’idea di poter superare il binomio “dilettantistico” / “assenza di scopo di lucro” che da sempre contraddistingue il settore [e lo differenzia da quello professionistico] è stata accantonata ancor prima di poterne misurare gli effetti e la portata; al riguardo non rimangono che considerazioni  de iure condendo che esulano da questo intervento.

Assai più rilevante è invece l’impatto dell’abrogazione che interessa i compensi[3] : cancellato l’inquadramento lavoristico delle collaborazioni sportive e dei compensi agevolati di cui all’art.67 comma I lett.m) TUIR, si torna alla situazione antecedente, ovvero ad una situazione estremamente incerta e controversa dettata dalle difficoltà interpretative di provvedimenti legislativi non organici, operanti su piani diversi (sostanziale/tributario/previdenziale), che hanno generato un cospicuo e diffuso contenzioso, soprattutto per le posizioni di istruttori di fitness e di nuoto.

Abbandonare la “lettera di incarico” per stipulare un vero e proprio contratto di lavoro denominato co.co.co. avrebbe certamente comportato maggiori oneri e adempimenti nonché varie conseguenze dipendenti dalla qualificazione lavoristica del rapporto, tuttavia la formula utilizzata – per quanto imperfetta, priva di organicità ed esposta a nuovi dubbi in sede di applicazione – aveva certamente il merito di fare un po’ di chiarezza: l’individuazione di una tipologia contrattuale che ben si adatta alla concreta realtà occupazionale del settore avrebbe consentito di instaurare rapporti genuini, in quanto tali capaci di prevenire o arginare il contenzioso previdenziale.

Si attendeva dal CONI la delibera sulle mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportive – con garanzie di uniformità di figure e prestazioni; si attendevano interventi interpretativi ministeriali su eventuali agevolazioni in ordine agli adempimenti amministrativi (c.d. cedolini paga): sei mesi non sono bastati e ogni intervento sarebbe stato comunque inutile alla vigilia del decreto dignità.

Dunque, abrogata la qualificazione lavoristica dei rapporti, si riapre l’annosa e irrisolta questione sulla natura dei compensi sportivi e delle prestazioni dei collaboratori:

sportivi dilettanti per passione o per lavoro?

In altri termini: i compensi disciplinati dall’art.67 comma I lett.m) del TUIR si riferiscono a emolumenti vari collocati tra i redditi diversi –  cioè per definizione una categoria che esclude i redditi da lavoro  – e quindi hanno un campo di applicazione circoscritto a quelle situazioni in cui, nonostante  le prestazioni siano rese a titolo oneroso,  non sia configurabile un rapporto di lavoro vero e proprio ma una causa di tipo diverso, ad esempio  ludica e/o associativa?

Oppure, considerata la peculiarità dello sport dilettantistico e il riconoscimento da parte del legislatore della sua importante funzione di utilità sociale , si deve ritenere che questa disposizione abbia disciplinato una nuova area lavorativa, di tipo speciale, il c.d. tertium genus  ovvero un lavoro che non sia inquadrabile nella tradizionale bipartizione tra lavoro  subordinato e autonomo ? O quantomeno che si tratti di un lavoro speciale perché a prescindere dal tipo contrattuale gode di un regime differenziato e di un trattamento privilegiato sotto il profilo fiscale e soprattutto previdenziale, in quanto escluso dagli obblighi contributivi?

Come detto, il sistema normativo non consente un’agevole interpretazione in particolare perché  manca il raccordo tra le norme tributarie e previdenziali  e la disciplina sostanziale del rapporto di lavoro.

E soprattutto, la progressiva dilatazione delle fattispecie riconducibili all’art.67[4]  – tendenza ancora una volta riconfermata dall’innalzamento della soglia ad euro 10.000 – finisce per contemplare di fatto un gran numero di prestazioni e di collaborazioni che ben possono nel concreto, rivestire  le caratteristiche di una vera e propria attività lavorativa: indubbiamente possono riferirsi a prestazioni continuative, ripetitive e stabili nel tempo a fronte di emolumenti non proprio marginali; circostanze che, in caso di ispezioni e verifiche da parte degli enti previdenziali, espongono al rischio concreto di riqualificazione dei compensi sportivi in redditi professionali da assoggettare alla gestione ex ENPALS.

Al riguardo la giurisprudenza – chiamata a svolgere un ruolo di supplenza del legislatore –  ha deciso in maniera ondivaga, “bocciando” o “promuovendo” gli istruttori sulla scorta di interpretazioni diametralmente opposte: tuttavia più di recente un autorevole filone della giurisprudenza di merito e importanti documenti di prassi amministrativa hanno aperto ad una lettura  del comma I lett.m) capace di  superare l’incipit dell’art.67.

Si richiamano in particolare : C.App. Firenze, sez.lav. 683/14  che valorizza la funzione sociale dello sport e la necessità di alleggerire i costi di gestione attraverso le agevolazioni sui compensi ; C.App. Milano, sez.lav. 1206/17 e 1172/2014 secondo cui sussistono le agevolazioni sui redditi diversi a prescindere dalla continuità e abitualità della prestazione in quanto la  lett.m)  non fa riferimento al requisito della non professionalità per le prestazioni sportive a differenza di quanto previsto per i compensi di direttori artistici della bande e delle filodrammatiche; C.App. Bologna, sez.lav. 250/2016, ancora più evolutiva, laddove afferma che soddisfatti i requisiti soggettivi ed oggettivi (riconoscimento sportivo ed esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica)  rimangono fruibili gli sgravi fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro.

Quanto alla prassi, si deve fare riferimento soprattutto alla Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 1/12/2016, nata parallelamente agli elenchi delle discipline sportive adottati dal CONI proprio per l’esigenza di definire e individuare il campo di applicazione dell’art.67  che testualmente afferma:

 

La volontà del legislatore è quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro”.

 

La circolare, inoltre, proprio con l’intento di intervenire sui contrasti giurisprudenziali, chiarisce che:

 

la qualifica acquisita da istruttori e allenatori attraverso specifici corsi di formazione tenuti dalle Federazioni non rappresenta in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre i compensi tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica un requisito di professionalità, ma unicamente un requisito richiesto dalla federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva…

 

Tale documento torna oggi ad essere un fondamentale punto di riferimento per gli interpreti e –  ci si augura – anche un buon punto di partenza per una disciplina organica del lavoro sportivo dilettantistico capace di portare certezze agli operatori del settore e non spiragli di luce passeggeri…..

*avvocato del Foro di Padova

 

 

[1] Si tratta del comma 367 che aveva modificato l’art.69 comma 2 del T.U.I.R. sostituendo l’importo di euro 7.500 con quello di  10.000. La norma è (e rimane) in vigore dal 1/1/2018.

 

[2] In sintesi la legge di bilancio 2018 nel prevedere che le attività sportive dilettantistiche potessero essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del Codice Civile, disponeva che  lo statuto dovesse contenere, a pena di nullità, le seguenti previsioni (comma 354);

nella denominazione o ragione sociale la dicitura ″società sportiva dilettantistica lucrativa”.

nell’oggetto o scopo sociale lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche (non è richiesta l’attività didattica – anomalia).

il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina.

l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67), o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

Quanto alle agevolazioni fiscali era prevista una riduzione al 50% dell’aliquota IRES – aliquota del 12% (comma 355) e l’aliquota IVA ridotta al 10 per cento  per «i servizi di carattere sportivo… nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società» (comma 357).

Quanto ai rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica le SSD Lucrative erano – al pari delle ASD e SSD non lucrative – escluse  dalla presunzione di subordinazione prevista dal D.Lg.vo 81/15 per le collaborazioni coordinate, continuative ed etero-organizzate ma a differenza delle ASD/SSD non lucrative non godevano dei benefici dell’art. 67 comma I lett.m)  sul regime dei redditi diversi per i relativi compensi; questi venivano classificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 Tuir  con agevolazione contributiva (ex ENPALS)  ridotta al 50% per i primi 5 anni.

Condizione essenziale per conseguire la qualifica di SSD Lucrativa e per il godimento delle connesse agevolazioni era il riconoscimento a fini sportivi, ovvero l’affiliazione ad una FSN/DSA/EPS e l’iscrizione al Registro Coni (e ovviamente la promozione e l’organizzazione di discipline sportive riconosciute dalle note delibere del CONI  1566/2016 e 1568-1569/2017 per l’iscrivibilità al Registro).

[3] I commi 358 e 359 abrogati (tra gli altri) dal decreto dignità prevedevano  che:

le prestazioni di cui all’art.2 co.2, lettera d), del D.Lg.vo  15.6.15 n.81,come individuate dal Coni ai sensi dell’art.5 co. 2 lett. a) D.Lg.vo 242/99 costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da ASD/SSD costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art.67,lett.m) T.U.I.R..

 

 

[4] Sul fronte del trattamento economico si è passati dai primi rimborsi soggetti a franchigia giornaliera alla continua elevazione del tetto dell’area di non imponibilità fiscale e, di pari passo, alle tipologie originarie quali “indennità” e “rimborsi forfetari di spesa” si sono aggiunti  veri e propri “compensi”  – che quindi rispetto ai primi  hanno certamente una natura corrispettiva /remunerativa [ L.25/3/1986 n.80; L.13/5/99 n.133].

Un passaggio fondamentale si verifica poi a partire dal  2000 con la collocazione dei compensi nel regime dei redditi diversi e la conseguente esclusione dagli obblighi previdenziali  indipendentemente dall’ ammontare del corrispettivo

[v.si Art.81 lett.m) T.U.I.R. : “ le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche  …” Lettera così sostituita dall’art.37 comma I lett.c) l. 21/11/2000 n.342 rispetto alla precedente formulazione ( in vigore fino al 1/1/2000)   “ le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla l.25/3/86 n.80”].

Infine, quanto all’ambito oggettivo, si è passati dalle singole manifestazioni sportive all’attività didattica e alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale[ art. 35 comma V del D.L. 30/12/08 n. 207 convertito in L. 27/2/09 n.14: “Nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell’articolo 67 comma I lett.m) del TUIR sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza  all’attività sportiva dilettantistica” –  art.90 L.289/02 ad integrazione dell’art.67 comma I lett.m) T.U.I.R.: «Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche»].