RITORNA, dopo una brevissima fase di “liberalizzazione”, (il D.L. 5/12 “semplificazioni” aveva “sic et simpliciter” abrogato il citato comma 2 dell’art.86 del TULPS liberalizzandolo), l’obbligo per i circoli privati o enti collettivi di qualsivoglia specie, che effettuano la somministrazione di bevande alcooliche ai soci, di darne comunicazione all’organo competente, che la norma individua nel Questore anche se sul punto potranno sorgere questioni interpretative (poterbbe in realtà trattarsi del Sindaco). E’ quanto dispone l’art 2 bis del d.l. 79/2012 convertito nella legge 131/2012, recante “misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini…” che ha reinserito nel T.U.L.P.S., il secondo comma dell’art.86 che disciplina l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.Pur non avendo ricevuto comunicazioni ufficiali, mi sono rivolto alla questura di Padova ed ho potuto verificare che è stato effettivamente predisposta una comunicazione che vi ALLEGO.
Suggerisco ai circoli non aventi sede in provincia di Padova di verificare presso le Questure di competenza l’esistenza o meno di analoghi facsimili