DAL 1 LUGLIO è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo NON E’ PIU’ POSSIBILE GESTIRE I COLLABORATORI SPORTIVI CON LE c.d. lettere di incarico e compensi fino a 10.000 (art.67 co.1lett.m) TUIR) NE’ PAGARE ARRETRATI utilizzando questa agevolazione ———————- VOLONTARI: possono collaborare se assicurati (ok la tessera asi), non possono ricevere alcun tipo di rimborso spese forfetario, SOLO PIE’ DI LISTA o rimborso km documentato il rimborso fino a 150 euro mensili con autocertificazione si riferisce sempre a spese effettivamente sostenute , questa modalità non è ancora in vigore —————————- LAVORATORI SPORTIVI: va fatto il contratto (subordinato o co.co.co.) o aperta la partita IVA per la comunicazione preventiva CO.CO.CO. SPORTIVI è attivo il RAS https://registro.sportesalute.eu/#/login per compenso fino a 5.000 annui non è obbligatoria la comunicazione preventiva ———————— I DIPENDENTI PUBBLICI NON POSSONO LAVORARE SE NON HANNO OTTENUTO L’AUTORIZZAZIONE, nemmeno con contratto fino a 5.000 ma possono fare VOLONTARIATO con sempice comunicazione all’amministrazione di appartenenza ————————————- LAVORATE CON BAMBINI? corsi per minori, centri estivi sportivi ecc. OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO ANTI-PEDOFILIA richiesto dal datore di lavoro può ottenersi presso qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende impiegaree