Lo scorso 7 dicembre ’16 è stata approvata in via definitiva dal Senato la legge di bilancio 2017. Al suo interno, al comma 50 dell’art. 1 troviamo:
“All’articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 10 gennaio 2017, l’importo è elevato a 400.000 euro» […]”.
Anche se la norma è stata inserita in un articolo che rubrica “disciplina dello sport dilettantistico” non vi è dubbio che potranno beneficiare del nuovo limite tutte le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le pro loco, e, comunque, tutti i soggetti (vedi società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche, cori bande e filodrammatiche) autorizzati per legge a optare per gli adempimenti di cui alla legge 398/91.
Gli enti che hanno l’esercizio sociale infrannuale (quindi con inizio nel 2016 ma scadenza nel 2017) potranno già godere del nuovo tetto purchè entro il 31 dicembre di quest’anno non abbiano già o non superino il limite dei 250.000 euro.
I sodalizi, invece, con esercizio coincidente con l’anno solare potranno accedere dal prossimo primo gennaio al regime della legge 398/91 purchè entro la fine dell’anno non abbiamo goduto di proventi commerciali superiori ai 400.000 euro. L’associazione che nel corso del 2016 sia uscita dal regime in esame per aver superato il tetto precedente ma non quello innalzato dalla legge di bilancio potrà rientrarvi a far data dal primo gennaio prossimo.
Il cumularsi di questa agevolazione con la riduzione della aliquota ires al 24% a partire sempre dall’esercizio 2017 renderà ancora più favorevole l’opzione per questo regime.