Il 6 aprile entrerà in vigore il decreto legislativo 04.03.2014, n. 39, che, in attuazione di una direttiva comunitaria, prevede alcune norme relative alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Come spesso avviene (vedasi sicurezza in materia di lavoro), i nostri zelanti politici hanno reso la direttiva europea ancor più vessatoria di quanto già non fosse.
L’art. 2 che, introducendo l’art. 25 bis nel d.p.r. 14.11.2002 n.313 prevede che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori deve preventivamente richiedere il certificato penale. La mancata richiesta è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
Facendo riferimento la norma alle “attività volontarie” sono, pertanto, da ricomprendersi anche i soggetti del terzo settore (associazioni di promozione sociale, volontariato, culturali, onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche) che svolgono attività rivolte ai minori tramite dipendenti o volontari, ivi compresi i soggetti che percepiscono i compensi di cui all’art. 67 primo comma lett. m) del Tuir.
Pertanto, tutti i centri sia gestiti in forma di impresa che di associazione dovranno formulare tale richiesta di certificato ai propri collaboratori che operano con minorenni. Non sono previsti periodi transitori e, dunque, a partire da tale data potranno essere sanzionati con la multa indicata tutti i gestori che non abbiano effettuato tale richiesta.
Quindi il certificato penale si renderà necessario a partire dal 6 aprile, salvo proroghe dell’ultima ora.
Stiamo cercando di capire se tale norma sia applicabile ai soli nuovi rapporti che verranno instaurati nell’ ambito delle ASD o SRLSD, o valga anche per i rapporti già in essere.
Purtroppo non troviamo risposte nel dato normativo, che non precisa la cosa. Pertanto, prudenzialmente, dovremmo suggerire di applicare la disciplina a tutti gli operatori di settore.
Il certificato penale http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_2.wp , è ottenibile presentando direttamente o tramite delegato, la richiesta in Procura della Repubblica. E’ necessario apporre la marca da bollo.
- 1 marca da bollo da 16 euro
- 1 marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza
- 1 marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza
Un problema serio è rappresentato dal fatto che il certificato ha un valore di soli 6 mesi.
Di seguito per agevolarvi, il link alle Procure della Repubblica territorialmente competenti.
http://www.tribunale.padova.it/it/Content/Index/13247
http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42722,45817
http://www.tribunale.verona.giustizia.it/it/Content/Index/13331
http://polesine-pa.it/nqcontent.cfm?a_id=6900
http://www.procuravenezia.it/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1
http://www.procura.treviso.giustizia.it/casellario_giudiziale.aspx
http://www.tribunale.belluno.giustizia.it/come_arrivare_tribunale.php