Con la risoluzione n. 38/E dell’11/4/2014 l’Agenzia delle Entrate rende alcuni importanti precisazioni sulle indennità chilometriche corrisposte per l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica. Vengono considerate spese di viaggio documentate e quindi escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 69 comma II T.U.I.R. alle seguenti condizioni:
– devono essere quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI ( e non possono essere determinati in maniera forfetaria);
– devono essere sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale riferito alla residenza o dimora abituale del percipiente e non alla sede dell’ASD/SSD.
Ovviamente la norma, così intesa, si applica solo ai rapporti che siano effettivamente riconducibili all’art. 67 comma I lett.m) , esclusi i rapporti di lavoro dipendente o di lavoro autonomo professionale.