Come scegliere tra ASD o SSD

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E’ preferibile aprire una Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica?

Come scegliere tra ASD o SSD.

Ultimamente veniamo frequentemente contattati da ASD che chiedono informazioni inerenti l’opportunità di trasformare la stessa in SSD RL.

Ci sentiamo quindi in dovere di dare alcuni brevi ragguagli in proposito.

Molti sono gli aspetti comuni: entrambe sono soggetti senza fini di lucro né hanno la possibilità di distribuire utili. Sia la ASD che la SSD possono avvalersi del particolare regime dei compensi agli istruttori, con totale esenzione da imposte dirette o sostitutive sui redditi fino a 7.500 euro e del 23% su quelli che superano di poco i 28.000 euro, se iscritte allo specifico registro gestito dal CONI. Inoltre ad entrambi i soggetti è applicabile la fiscalità di favore di cui alla legge 398/91, con determinazione forfettaria di Iva e imposte dirette e la defiscalizzazione dei corrispettivi specifici prevista dall’art.148 TUIR.

VANTAGGI DELLE SSD

  • Il più evidente riguarda l’aspetto della responsabilità. L’art. 38 del Codice Civile prevede che “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. In sostanza, nelle ASD gli amministratori rispondono anche con il proprio patrimonio nei confronti di crediti verso fornitori, dipendenti, amministrazione finanziaria ecc.. La SSD è una SRL, dunque risponde solo nella misura del capitale sociale. Anche se vi è da dire che in caso di dolo o colpa grave l’amministratore o gli amministratori potrebbero comunque essere chiamati a rispondere a titolo personale.
  • Poi, certamente il “voto capitario”: nelle ASD vige il principio “una testa un voto” nelle SSD valgono le ordinarie regole societarie; i frequentatori degli impianti non sono soci della SSD e non acquisiscono i relativi diritti; rimangono semplici utilizzatori ( e devono tuttavia essere necessariamente tesserati all’ente di appartenenza per l’utilizzo delle agevolazioni fiscali – cfr. circolare n. 38/e 2010 AE).

SVANTAGGI SSD

  • E necessario versare un capitale sociale minimo di 10.000 euro.
  • Ci sono spese di costituzione notarili (e n.b. deve essere statutariamente previsto il divieto di distribuzione di utili).
  • La contabilità sarà di tipo  «aziendale». Pertanto necessiterà l’assistenza di un professionista con costi paragonabili a quelli delle normali SRL.
  • E’ necessaria la tenuta libri sociali e il deposito dei bilanci.
  • Non sarà possibile beneficiare del 5 per mille
  • Non sarà possibile somministrare alimenti e bevande ai soci.
  • Sarà obbligatorio redigere il DUR e DUVRI (documento valutazione rischi da interferenze) per i lavoratori.
  • IMU e TASI. Molti Comuni non concederanno le esenzioni alle SRL SD in quanto società di capitali.
  • L’amministratore della SSD può essere dichiarato fallito, con le conseguenze del caso.
  • La recente riforma del Registro CONI pone ulteriori problemi:

Nel caso in cui il sodalizio eserciti contemporaneamente sia attività sportive COMPRESE nell’elenco che attività sportive NON COMPRESE, la SSD non potrà beneficiare della possibilità di erogare compensi “sportivi” ex art. 67, c. 1, lett. m), TUIR, i suoi sponsor non potranno beneficiare della presunzione legale di natura pubblicitaria delle erogazioni, non potrà beneficiare delle agevolazioni in materia di tasse di CC.GG.,  non potrà, se SSD a r.l., beneficiare del regime 398/1991 né della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici, e ciò indipendentemente dal recepimento statutario e dall’effettiva osservanza dei vincoli richiesti dalla legge.

Se, invece, si tratta di ASD potrà continuare a beneficiare, in quanto ente di natura associativa senza scopo di lucro, sia delle disposizioni di cui alla L. 398/1991 che della de-commercializzazione dei corrispettivi incassati dai propri soci e associati (salva la tesi minoritaria, purtroppo ancora sostenuta da alcuni Uffici, che in assenza di “sportività” tali disposizioni non spettino), ma la mancata iscrizione impedirà la fruizione dell’esimente ex art. 149, c.4, del TUIR, ai sensi della quale solo le ASD (unitamente agli enti religiosi) non subiscono la  perdita della natura di ente commerciale in caso di esercizio prevalente di attività commerciale (cit. Dr. Sinibaldi, Consulente di Fiscosport)

  • è inoltre discutibile il fatto che si possa trasformare la ASD in SSD, trasferendo il patrimonio da una all’altra. Ci sono in proposito teorie divergenti. Ciò perché si tratterebbe di una trasformazione eterogenea, tra soggetti diversi.
  • Al limite risulterebbe più semplice ed ovvia la possibile trasformazione in questo caso omogenea della ASD in ASD con Personalità Giuridica (es. Regione Veneto lo consente con il versamento di un  capitale di 15.000 euro) che comporta, al pari di una società di capitali, la responsabilità limitata dell’ente.

Quindi riassumendo, su quali elementi basare la scelta? Se la SSD può essere indicata nel caso di  impianti di notevoli dimensioni, di nuova costituzione, che richiedano cospicui investimenti, non è altrettanto opportuna per le realtà medio piccole che meglio si adattano al modello associazionistico. Rimane comunque dubbia e critica la trasformazione di una struttura esistente da ASD a SSD: se l’esigenza è quella di ottenere la limitazione della responsabilità civile (sia pur nei limito sopra evidenziati), sarebbe forse preferibile ricorrere alla trasformazione omogenea in ASD riconosciuta di diritto privato o valutare la costituzione di un nuovo ente come SSD.

Ulteriori dubbi, a parere dello scrivente, sono insiti nella natura stessa, ibrida, della SSD. Che attinenza ha una organizzazione che può avere un amministratore unico, di fatto un solo proprietario, con il mondo associativo legato al CONI? L’unico vero spartiacque tra le SSD e le ordinarie SRL SNC SAS è il fatto che il proprietario o i proprietari non possono comunque dividere gli utili di gestione. E se un bel giorno il legislatore decidesse, con un bel colpo di spugna, di sottrarre dal mondo dello sport dilettantistico tutto il comparto SSD?  Ai posteri l’ardua sentenza.