Codice del terzo settore. ADEGUAMENTI STATUTARI ENTRO IL 3 AGOSTO 2019: termine importante, ma non per tutti

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ADEGUAMENTI STATUTARI ENTRO IL 3 AGOSTO 2019:  termine importante, ma non per tutti

 

Il Codice del Terzo Settore (D.Lg.vo n 117/17) come modificato dalle disposizioni del decreto correttivo (D.Lg.vo 105/2018) prevede all’art. 101 comma 2 che alcune categorie di enti debbano adeguare i propri statuti entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore, alle disposizioni inderogabili previste dalla riforma. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n. 20 del 27/12/2018, cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, ha dettato importanti precisazioni sull’applicazione della norma e sulle modalità da seguire per l’adeguamento.

L’ adempimento non riguarda gli enti non profit in generale ma coinvolge soltanto i seguenti:

  • associazioni di promozione sociale (APS),
  • organizzazioni di volontariato (OdV),
  • Onlus
  • iscritte nei rispettivi Registri prima del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore).

 

Si tratta del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale o dei relativi  registri regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano; dei registri regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano delle organizzazioni di volontariato; dell’anagrafe unica delle Onlus  presso Agenzia delle Entrate.

Gli adeguamenti statutari vanno adottati entro il 3 agosto 2019  (ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del CTS) per consentire l’applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nei registri.

Si tratta quindi di un onere e non di un obbligo: se gli enti si adegueranno potranno continuare ad applicare in via transitoria fino alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) le specifiche agevolazioni previste dalle vecchie leggi di settore, ora abrogate (L.383/2000 per le APS e L.266/91 per le OdV); ad esempio le APS potranno continuare ad applicare la norma sulla compatibilità con tutte le destinazioni d’uso urbanistiche dell’immobile utilizzato per la sede e per lo svolgimento della propria attività.

Se non si adegueranno perderanno le specifiche agevolazioni di cui oggi godono a seguito dell’iscrizione nei rispettivi registri e rimarranno enti non commerciali o enti associativi generici che a fini fiscali applicheranno le norme previste dagli artt.143 e segg. del t.u.i.r.. In particolare, sussistendone i presupposti,  potranno ancora applicare l’art.148 comma III sulla de-fiscalizzazione dei corrispettivi specifici ma solo fino alla piena operatività della riforma. La norma infatti è stata modificata dal Codice del Terzo Settore e dall’anno di imposta successivo all’istituzione del RUNTS continuerà ad applicarsi alle associazioni sportive dilettantistiche ma non alle associazioni di promozione sociale, assistenziali, culturali, di formazione extrascolastica della persona. Questi sodalizi dovranno compiere una attenta valutazione della propria struttura e della propria attività per operare una scelta consapevole: dovranno decidere se entrare a far parte del terzo settore, assumendone i relativi oneri, o se rimanerne al di fuori continuando ad operare come generico ente non commerciale ma perdendo, in tal caso, una serie di importanti agevolazioni e vantaggi.

Sono coinvolte anche le ASD con qualifica di APS?

Sì, la doppia qualifica comporta l’onere di adeguamento se lo status di APS era acquisito con l’iscrizione al registro nazionale o regionale delle associazioni di promozione sociale prima del 3 agosto 2017.

La doppia iscrizione (al Registro CONI e al nuovo RUNTS) è consentita MA la scelta di entrare nel terzo settore dovrà essere attentamente valutata caso per caso in base alla struttura e alle attività svolte in quanto, dopo la piena operatività del Registro Unico del Ts, agli enti del terzo settore non saranno più applicabili le disposizioni riservate alle sportive dilettantistiche come la L.398/91 e l’art.148 comma III t.u.i.r.  .

 

Come fare per le modifiche?

Sono previste tre tipologie di adeguamento:

  1. a) adeguamento obbligatorio: gli statuti devono recepire le norme inderogabili previste dalla riforma del Ts, come ad esempio quelle sulla forma giuridica, sui principi generali o sull’individuazione delle attività di interesse generale. Così, per continuare nell’esempio, le aps, come previsto dall’art.35 del D.Lg.vo n.117/17 devono essere costituite da non meno di sette persone fisiche e devono avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato di propri associati mentre le attività di interesse generale dovranno essere riconducibili a quelle previste dall’art. 5 del CTS;
  2. b) adeguamento derogatorio : gli statuti devono espressamente contenere le eventuali clausole contrarie rispetto a quanto stabilito da norme derogabili; sono norme in genere precedute dalla formula ”se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente….” come ad esempio quelle sul voto per delega in assemblea e pertanto se il sodalizio intende regolare diversamente gli aspetti derogabili deve espressamente provvedere sul punto;

Per tali categorie di modifiche – a) e b) – è sufficiente la delibera di assemblea ordinaria.

 

  1. c) adeguamento facoltativo: si tratta di adeguamento facoltativo in relazione alle norme che prevedono delle mere facoltà come ad esempio il ricorso al voto per corrispondenza o telematico o per le APS e le OdV la facoltà di utilizzare la denominazione sociale ETS.

Per queste deliberazioni – adeguamento di tipo c) –  è necessaria l’assemblea straordinaria.

La forma è quella prevista dallo statuto vigente e pertanto nella stragrande maggioranza dei casi la scrittura privata registrata; non è necessario l’atto pubblico salvo che si tratti di associazioni riconosciute come persone giuridiche.

 

ASI Comitato Regionale Veneto con l’ausilio di professionisti esperti del Terzo Settore mette a disposizione degli affiliati una consulenza di base sull’adeguamento degli statuti delle APS e delle ASD/APS.