che fare con rif. a nuovo elenco discipline AMMESSE a REGISTRO CONI

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Il 249° Consiglio Nazionale del CONI aveva stabilito una modifica al Registro CONI di cui vi avevamo dato notizia: le discipline sportive con cui poter iscrivere un’associazione sarebbero state ridotte di numero e ricomprese in un elenco ufficiale.

L’elenco delle discipline originariamente ammesse dal CONI all’iscrizione Registro (poi modificato) è consultabile qui .
A seguito dell’incontro tra Enti e CONI, si è proceduto ad una parziale revisione delle discipline: elenco_discipline_sportive_ammissibili.pdf
L’elenco è stato ulteriormente (!!) rivisto DISCIPLINE SPORTIVE CONI  con ALLEGATO 1 (delibera Consiglio Nazionale del 10/05/2017).

DA QUANDO ENTRERA’ IN VIGORE IL NUOVO ELENCO CONI

Elenco Discipline Sportive ammissibili nel Registro

Questa nuova elencazione entrerà in vigore alla scadenza delle affiliazioni, quindi nel caso di ASI (che prevede tale scadenza al 31 dicembre), dal 1 gennaio 2018.

La recente riforma del Registro CONI porrà quindi a partire dal 1 gennaio 2018 alcuni non indifferenti problemi:

SSD: nel caso in cui il sodalizio eserciti contemporaneamente sia attività sportive COMPRESE nell’elenco che attività sportive NON COMPRESE, la SSD non potrà beneficiare della possibilità di erogare compensi “sportivi” ex art. 67, c. 1, lett. m), TUIR, i suoi sponsor non potranno beneficiare della presunzione legale di natura pubblicitaria delle erogazioni, non potrà beneficiare delle agevolazioni in materia di tasse di CC.GG.,  non potrà, se SSD a r.l., beneficiare del regime 398/1991 né della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici, e ciò indipendentemente dal recepimento statutario e dall’effettiva osservanza dei vincoli richiesti dalla legge.

Se, invece, si tratta di ASD potrà continuare a beneficiare, in quanto ente di natura associativa senza scopo di lucro, sia (salvo diversa indicazione), delle disposizioni di cui alla L.398/1991 e della de-commercializzazione dei corrispettivi incassati dai propri soci e associati, ma la mancata iscrizione impedirà la fruizione dell’esimente ex art. 149, c.4, del TUIR, ai sensi della quale solo le ASD (unitamente agli enti religiosi) non subiscono la  perdita della natura di ente commerciale in caso di esercizio prevalente di attività commerciale.

 

COSA FARE? 

Nel caso in cui un’associazione sportiva dilettantistica verifichi l’assenza della propria disciplina dall’elenco di quelle ammissibili potrà essere ugualmente essere iscritta, concordando con il proprio ente affiliatore quale sia lo sport con cui effettuare la registrazione, secondo un principio di affinità.

Potrebbe essere necessario modificare il proprio statuto, definendo con precisione l’attività svolta in riferimento alla classificazione del Registro CONI. In vista di un’ispezione fiscale verrebbe evitata ogni contestazione, ad esempio, verso l’uso del regime dei 7.500€.

Quindi prima dell’anno nuovo dovrete attivarvi per verificare, come sopra esposto, la conformità del vostro statuto, per capire se necessitino variazioni al fine di adeguarlo alle novità previste. In ogni caso, se vorrete continuare a godere di determinate agevolazioni fiscali connesse all’iscrizione a Registro CONI, dovrete “rassegnarvi” a vedervi ricompresi in una delle categorie ammesse dal CONI.

Il nostro ufficio è a disposizione per una verifica degli statuti .

QUINDI: l’iscrizione al Registro non è “condizione essenziale ” per lo svolgimento di attività sportive ma un requisito che comporta ulteriori benefici rispetto a quelli già goduti con la mera iscrizione ad un ente o federazione in qualità di ASD. 

Facendo un esempio concreto: l’associazione sportiva che svolge in via esclusiva attività di Yoga o Krav Maga, potrà continuare a svolgere tale disciplina in ambito ASI, prevedendo il pagamento di quote di iscrizione istituzionali. Ma non potrà essere iscritta a Registro CONI, nè potrà corrispondere agli istruttori con compensi forfettari per l’insegnamento di quelle attività.