IL Ministero ha diramato una nuova nota interpretativa precisando che l’obbligo di richiesta del certificato è posto a carico del datore di lavoro al momento dell’assunzione e pertanto la validità del certificato va riferita a quel momento: ” non si ravvisano argomenti nè testuali nè sistematici per ritenere che il datore di lavoro abbia l’obbligo di reiterare la richiesta di certificato ogni sei mesi, ovvero alla scadenza di validità del certificato”
IL Ministero precisa anche che la norma non prevede ipotesi di retroattività e pertanto la stessa non può applicarsi ai rapporti conclusi in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma.