Con due note diramate nella serata di ieri il Ministero della Giustizia ha fornito importanti e positivi chiarimenti sull’obbligo di acquisire il certificato penale in relazione all’impiego di operatori in contatto diretto e regolare con minori.
Si precisa che l’obbligo è posto a carico del datore di lavoro – il quale dunque dovrà richiedere il certificato all’ufficio del casellario – ma solo per rapporti di lavoro in senso proprio.
In base alle nuove indicazioni ministeriali pertanto i volontari e coloro che operano al di fuori di un “rapporto di lavoro” – quindi anche i soggetti che percepiscono compensi di cui all’art. 67,c.1, lett. m) (i c.d. “sportivi dilettanti”), non sono soggetti all’obbligo.
Il riferimento al contratto di lavoro e la conferma che l’obbligo vige anche per il settore non profit porta ad interpretare la norma nel senso che l’obbligo sussista invece quanto riguarda icollaboratori inquadrati come co.co.co (sia ordinari che amministrativo/gestionali) o co.co.pro. e come liberi professionisti in possesso di P.IVA in relazione ai quali, considerata la specificità della norma e le pesanti sanzioni, si consiglia pertanto di procedere con la richiesta del certificato.
Non sono previste proroghe e dunque l’obbligo scatta dal 6/4/2014 ; nè il Ministero ha chiarito se debba essere assolto anche per i rapporti già in essere.Quindi si consiglia di provvedere per tutti i rapporti, in corso e futuri.
Il datore di lavoro/committente potrà comunque procedere all’impiego del lavoratore anche prima di ottenere il certificato alle seguenti condizioni:
1) aver depositato la richiesta di certificato;
2) aver raccolto dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa l’assenza delle condanne e sanzioni interdittive previste dalla norma.
Quindi:
tutte le associazioni e società affiliate devono entro il 6/4/2014 provvedere alla richiesta di certificato penale per i rapporti di lavoro ,ivi inclusi i co.co.co. amministrativi/gestionali, i co.co.co. ordinari, i co.co.pro. e gli incarichi professionali con partita iva che comportino l’impiego di lavoratori/collaboratori in contatto diretto e regolare con minori.
Sono esclusi gli istruttori e collaboratori che svolgano attività sportiva dilettantistica in regime ex art.67 comma I lett.m) .
Sono esclusi tutti coloro che non abbiano contatti diretti e regolari con minori.
Alleghiamo il modulo per la richiesta reperibile anche sul sito del Ministero della Giustizia in allegato alla circolare del 3/4/2014 e modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà . Nota bene: la dichiarazione ha valore solo se effettuata dopo che il datore di lavoro ha presentato la richiesta di certificato utilizzando l’apposito modulo.