Si suppone che alle associazioni che non detenendo un televosore non avevano pagato il canone RAI, perverrà la richiesta di pagamento del canone in bolletta ENEL, come previsto a partire dal 2016. Che fare in questo caso? Come chiedere l’esenzione?
Non si sa ancora. Nel sito dell’agenzia delle entrate parlano di procedura in via di revisione. In passato era la seguente: i cittadini interessati possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per compilare e inviare il modulo di richiesta di esenzione. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva, accompagnata da un documento di identità, che attesta il possesso dei requisiti necessari.
Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono invece beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio. Negli anni successivi, se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell’agevolazione. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.
Chi, infine, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.
Attenzione:
Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva di esonero e l’istanza di rimborso dal pagamento del canone Rai potranno alternativamente
- essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 – Torino - essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
In realtà le associazioni dei consumatori consigliano di non fare autocertificazioni anticipate, ossia prima che arrivi la richiesta indebita del pagamento del canone Rai. La dichiarazione di non detenere apparecchi, infatti, deve essere resa nelle forme previste dalla legge, con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Si spera che, con la bolletta, sia anche allegato un modellino apposito per l’autocertificazione che eviti al consumatore dichiarazioni incomplete. Si ricorda, inoltre, che ci si espone a responsabilità penali nel caso di dichiarazioni false (la dichiarazione è rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, all’art. 76, prevede che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e’ punito ai sensi del codice penale…”. Che dice il codice penale? Dichiarare il falso in base all’articolo 496 del Codice Penale prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni! Nessuno mai andrà in galera per aver mentito sul possesso della televisione, ma … questo prevede la legge.
Da notare che si deve pagare il canone anche se il televisore viene usato solo come schermo del pc, del lettore dvd ecc… insomma, anche se si ha una tv ma la si usa per tutt’altro che vedere i programmi televisivi.
Se si possiede un computer privo di sintonizzazione TV, non si è assoggettati al pagamento del canone.