Attività Registro CONI: stabilita una sanatoria per gli anni 2018 e 2019

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Trasmettiamo la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI in merito al registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riferite agli anni 2018 e 2019 per le associazioni e ssd iscritte al 31 dicembre 2019.

Ciò consentirà di organizzare al meglio l’inserimento dati nel 2020.


Il Consiglio Nazionale,
– visto l’articolo 5 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n 242 e successive modifiche e integrazioni;
– visti l’art. 6 dello Statuto del CONI approvato il 6 ottobre 2018 con deliberazione n. 1615 e con DPCM il 21 dicembre 2018;
– visto l’articolo 90 della legge n. 289/2002 e successive modifiche e integrazioni;
– richiamate le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1288 dell’11 novembre 2004 e n. 1394 del 19 giugno 2009 con cui sono state approvate le “Norme per l’istituzione e il funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
– richiamata la deliberazione del Consiglio Nazionale 1574 del 18 luglio del 2017 con cui è stato approvato il nuovo Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
– preso atto dell’elenco delle discipline sportive ammissibili per l’iscrizione al Registro approvato dal Consiglio Nazionale (Delibera n. 1568 del 14/02/2017);
– condivisa la proposta formulata dalla Giunta Nazionale con la Deliberazione del 17 dicembre 2019;

delibera

la sanatoria al Registro in corso di validità al 31 dicembre 2019 per il mancato caricamento dell’attività sportiva, inclusa quella didattica, nochè per le anomalie sotto elencate riferite esclusivamente agli anni 2018 e 2019:
– codice 450 (l’Organismo non ha trasmesso i riferimenti del presidente o Amministratore Unico;
– codice 470 (l’Organismo non inviato i riferimenti di almeno un tesserato);
– codice 490 (nessuno degli organismi affilianti ha caricato lo statuto);
– codice 500 (il legale rappresentante non coincide con il Presidente del Consiglio);

che per quanto concerne il possesso del requisito del riconoscimento del CONI ai fini del beneficio del 5 per mille per le annualità 2018 e 2019, restano validi gli atti e le decisioni già adottate dal CONI.