ARMI: novità per la detenzione, serve il certificato medico
n.b. : news inerente Arti marziali e Sport di tiro. Ci si riferisce alle armi precedentemente denunciate.
Le armi softair sono libere se con potenza non superiore a 1 Joule; le paintball erano vietate; ora il D.L.vo 121/2013 distingue tra quelle con più o meno di 7,5 J, in attesa di regolamento.
Non sono armi proprie, secondo la prassi della maggioranza delle questure e con piena logica, le spade, le katane, le sciabole, le shuriken, non particolarmente affilate o appuntite, da considerare o strumenti sportivi o da arredamento o da uso scenico, o complemento di divisa. Esse quindi vengono liberamente importate e vendute e non vanno denunziate.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 29.9.2013, n. 121, i detentori di armi, ad esclusione dei titolari di licenza di porto di armi in corso di validità, devono produrre entro il 4 maggio 2015 certificazione medica di idoneità psicofisica per la detenzione di armi di cui all’art. 35 comma 7 del T.U.L.P.S. La certificazione medica è rilasciata, sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia, dal settore medico-legale delle Aziende Sanitarie Locali o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La certificazione dovrà attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure patologie che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti e psicotrope oppure abusare di alcol.
La certificazione medica va prodotta all’Ufficio di Polizia o Carabinieri presso il quale sono state denunciate le armi detenute.
Non è richiesta, invece, qualora risulti già prodotta nei sei anni antecedenti all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 29.9.2013, n. 121, che ne prevede l’obbligo (il certificato, quindi, non deve essere ripresentato qualora risulti prodotto dopo il 05.11.2007). Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Armi della Questura.
La mancata presentazione del certificato medico comporterà il ritiro delle armi a seguito di specifico provvedimento che sarà adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. dal Prefetto.