SCF (Società Consorzio Fonografici)
Come vi accennavo nel corso del’aggiornamento Fiscale e Legale che tenemmo al Forum di Padova, una nuova pretesa economica si aggiunge alle già numerosissime richieste di vario tipo. Riguarda SCF.
SCF è il consorzio che gestisce in Italia la raccolta e la distribuzione dei compensi, dovuti ad artisti e produttori discografici, per l’utilizzo in pubblico di musica registrata. E’ cosa diversa dalla SIAE.
Costituito nel 2000, con decisione favorevole dell’Antitrust (provvedimento n. 7422 – 27 luglio 1999), il consorzio SCF è oggi composto da case discografiche major e indipendenti e attualmente tutela i diritti discografici di oltre 250 imprese, rappresentative di larga parte del repertorio discografico nazionale e internazionale pubblicato in Italia.
Il diritto discografico è tutelato dalla legge sul diritto d’autore (LDA 633/41 – artt. 72, 73 e 73 bis) che riconosce ad artisti interpreti ed esecutori e ai produttori un compenso in caso di pubblica diffusione delle registrazioni musicali, qualunque sia il mezzo utilizzato (radio, tv, cd, computer, lettori MP3, etc.).
In questi giorni dei consulenti SCF entrano nei centri sportivi che utilizzano riproduzioni musicali, richiedendo il pagamento di questo ulteriore “balzello” (non saprei come definirlo).
Cosa dovete fare ? Purtroppo non ho risposte certe. Premetto che teoricamente non potrebbero nemmeno entrare nei nostri centri trattandosi di strutture private.
Un “altro” ente di promozione ha inviato una circolare ai suoi associati, nella quale sostiene l’illegittimità di questo preteso pagamento. Tuttavia le circolare diffusa dal coordinamento nord italia di tale Ente è disattesa dal livello nazionale dello stesso Ente, che sostiene viceversa la necessità di pagare !!!
In effetti la norma in oggetto che cito testualmente:
Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
parrebbe riguardare sempre e solo le pubbliche riproduzioni . Essendo noi associazioni private non dovremmo essere assoggettati.
Consiglio di prendere tempo in attesa che una determinazione da parte del Forum Nazionale degli Enti chiarisca la legittimità o meno di tale pretesa.
Se legittima, ci eravamo già resi disponibili a stipulare una convenzione ASI/SCF, che tuttavia deve essere concertata e non individualmente imposta.