CERTIFICATI MEDICI “AGONISTICI”: NEL VENETO ANNULLATA LA VIDIMAZIONE ULSS
Dal 25 aprile 2018 è entrata in vigore la nuova L.R. n. 15 del 20 aprile 2018, che tra le altre cose, all’art. 59 modifica la L.R. n. 25/1982 apporta modifiche alla disciplina delle certificazioni mediche agonistiche emesse dalle strutture private di Medicina dello Sport, prevedendo la cessazione dell’obbligo della vidimazione presso il distretto sanitario di competenza in base alla residenza dell’utente.
Art. 59: Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 “Promozione dell’educazione e tutela sanitaria delle attività sportive”. 1. Il secondo comma dell’articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 è sostituito dai seguenti: “1 bis. La certificazione di idoneità per le attività sportive agonistiche rilasciata da strutture private deve essere redatta in duplice copia: a) una copia per l’interessato; b) una copia per l’Azienda ULSS di appartenenza dell’interessato. 1 ter. Il medico che ha effettuato la certificazione provvede all’invio di copia della medesima all’Azienda ULSS di appartenenza dell’interessato. 1 quater. Il giudizio di idoneità deve essere annotato dal medico che ha effettuato la certificazione sulla scheda di valutazione medico sportiva relativa agli accertamenti eseguiti. Tale scheda deve essere conservata per cinque anni. 1 quinquies. La presentazione da parte dell’atleta del certificato di idoneità è condizione per la partecipazione all’attività agonistica. 1 sexies. I medici che effettuano le certificazioni agonistiche hanno l’obbligo di inviare semestralmente alle Aziende ULSS di residenza degli atleti un elenco delle visite effettuate per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica, comprensivo dei nominativi dei soggetti visitati, della relativa disciplina sportiva per cui la certificazione è stata rilasciata, la data e l’esito.”
Pertanto i Certificati rilasciati successivamente al 24 aprile 2018 non necessitano della convalidazione (“Timbro Ulss”) per essere validi.