IMPORTANTI NOVITA’ DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

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INDOVINO INDOVINELLO: COSA SI SONO INVENTATI NELLA NUOVA LEGGE DI BILANCIO 2018 ?!

ROGNE in più, anche per il mondo sportivo, tanto per cambiare! Ma anche qualche vantaggio da non sottovalutare. 

Le collaborazioni sportive – rese a fini istituzionali a favore di ASD e SSD riconosciute dal CONI – vengono inquadrate nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa: quindi in un contratto di lavoro c.d. parasubordinato che salvo diverse indicazioni ministeriali dovrebbe necessitare degli adempimenti prescritti dalla legge , primi fra tutti la comunicazione preventiva al centro per l’impiego e la registrazione nel LUL (libro unico lavoro) da parte del committente. Si prospettano nuovi oneri quindi per le ASD/SSD che dovranno inquadrare i collaboratori avvalendosi delle prestazioni del consulente del lavoro.

Rimangono però confermate le agevolazioni fiscali e previdenziali : infatti il regime applicabile ai compensi derivanti dai co.co.co. è quello dell’ art.67 comma I lett.m) TUIR : si tratta di redditi diversi, non soggetti a contribuzione previdenziale e fino al limite previsto esclusi dall’imponibilità fiscale; limite che dalla stessa legge di bilancio viene elevato da 7.500 a 10.000 euro annui.

Semplificando: i Contratti Sportivi diventano Co.Co.Co. (erano previsti e li utilizzavamo anche prima, ma solo per i collaboratori amministrativo gestionali). Godranno delle stesse agevolazioni fiscali precedenti, anzi elevate a 10.000 € ma necessiteranno di alcune formalità in più. Servirà pertanto un servizio di consulenza ad hoc che stiamo valutando di predisporre al nostro interno o in convenzione.
Nonostante ci vengano richiesti ulteriori adempimenti,  la novità ci sembra nel complesso positiva perché consente di regolare le collaborazioni sportive come veri e propri contratti di lavoro in maniera chiara e precisa e di usufruire delle agevolazioni fiscali e previdenziali.
Le nuove disposizioni sono in vigore dal 1.1.2018, tuttavia si attendono importanti e necessarie determinazioni dal CONI che secondo quanto previsto dalla legge di bilancio dovrà individuare le prestazioni e quindi le figure (ad esempio: istruttori, dirigenti, atleti, allenatori, altri collaboratori e così via…) che rientrino nei nuovi co.co.co. e che quindi si ritengano necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica e al raggiungimento dei fini istituzionali. Vi terremo aggiornati.

Altrà novità di rilievo dalla legge di bilancio è l’introduzione di un nuovo soggetto che si aggiunge alle attuali ASD/SSD : la società sportiva dilettantistica lucrativa, società ordinaria che persegue fine di lucro diversamente quindi dalle attuali SSD che sono invece – e continuano ad essere – società di capitali senza scopo di lucro.
La società lucrativa dovrà ottenere il riconoscimento a fini sportivi e potrà beneficiare di agevolazioni fiscali a fini ed iva (aliquota al 10%); per i co.co.co invece non potrà beneficiare dell’esenzione prevista dall’art.67 comma I lett.m) (riservata solo alle ASD e SSD non lucrative); a fini fiscali i redditi percepiti sono assimilati a quelli da lavoro dipendente mentre a fini previdenziali i contributi si versano sul 50% del compenso per i primi cinque anni.

Questo ci interessa relativamente poco, ma lo menzioniamo per completezza di informazione. 

financial tax concept as magnifying glass on pile of euro banknotes, calculator and number 2018 on wooden block.
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