Agevolazioni connesse all’affiliazione ASI

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ALCUNE AGEVOLAZIONI CONNESSE ALL’AFFILIAZIONE A.S.I.

By: Andrea Albertin
Presidente Consulta Nazionale Comitati ASI

 

agevolazioni connesse all’affiliazione ASI (Click per PDF ILLUSTRATO)

• ASSICURAZIONE INFORTUNI INVALIDITA’ PERMANENTE E MORTE

Con Decreto 16 aprile 2008 del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 152 dell’1 luglio 2008, è stata data attuazione alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, all’art.51, ha introdotto l’obbligo assicurativo per il rischio degli infortuni di coloro che, tesserati a una federazione sportiva o a degli enti di promozione sportiva, praticano un’attività sportiva amatoriale e quindi dilettantistica, sia essa agonistica o puramente ludica.
I soggetti obbligati a stipulare l’assicurazione sono le federazioni, gli enti o le associazioni che rilasciano la tessera, e l’obbligo assicurativo si intende assolto con il rilascio della tessera.

Il Decreto prevede che coloro che godono della tutela assicurativa, cioè i tesserati, sono tenuti al pagamento del premio. Prevede altresì che l’assicurazione venga prestata per un capitale non inferiore a euro 80.000,00 sia per il caso di morte, sia per il caso di invalidità permanente (è ammessa una franchigia assoluta fino al 10% per l’invalidità permanente).

• ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE

Di responsabilità civile, oltre che in senso lato – come responsabilità derivante dalla violazione di un obbligo di diritto privato e che rientra, quindi, nella sfera dei rapporti fra privati – si parla anche, e soprattutto, per indicare la responsabilità derivante da fatto illecito della quale il Codice civile tratta negli art. 2043-2059. Si parla di responsabile civile per indicare il soggetto che è tenuto al risarcimento del danno cagionato da un altro soggetto. Normalmente la responsabilità civile richiede il dolo o la colpa, a meno che non si versi nelle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva. Per quanto attiene alla violazione dell’obbligo, la responsabilità è contrattuale o extracontrattuale a seconda che la violazione riguardi un precedente vincolo giuridico (quale che sia la fonte da cui questo deriva) o il generico precetto del neminem laedere (art. 2043 c.c.). Di responsabilità civile, in senso proprio, si parla con riferimento alla responsabilità extracontrattuale.
ASI ha previsto anche questa tipologia assicurativa. Peraltro i soci vengono considerati “terzi” tra loro.

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• UTILIZZO DEL LOGO CONI ASSOCIATO AL LOGO ASI
CORRETTO UTILIZZO DEL LOGO DEL CONI
Come previsto nella circolare n. 22 del 4.7.02, le FSN (Federazioni Sportive Nazionali: Federcalcio , Federnuoto ecc.), le DSA (Discipline Associate), gli EPS (Enti di Promozione Sportiva, quali ASI) che avevano nel proprio logo i cinque cerchi e la stella, li hanno dovuti togliere.
Il logo CONI (stilizzato, con scritta CONI a righe) può essere utilizzato, previa autorizzazione, dalle FSN, DSA, EPS (ASI), per attività istituzionali – d’ufficio, amministrative, tecniche ed agonistiche – purché il logo stesso non sia connesso ad attività commerciali, né concesso in uso a sponsor o ad iniziative private a scopo di lucro.
Il logo CONI (stilizzato a righe), previa autorizzazione, può essere utilizzato solo ed esclusivamente, nel rispetto della normativa vigente, dalle FSN, DSA, EPS (ASI) riconosciuti dal CONI;
Il logo della FSN, DSA, EPS (ASI) di appartenenza, previa autorizzazione, può essere utilizzato solo ed esclusivamente dalle Società ed Associazioni sportive riconosciute dalle rispettive FSN, DSA, EPS (ASI)

Pertanto una Associazione o Società Sportiva Dilettantistica iscritta al Registro CONI:

– può utilizzare il logo della Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione o Società Sportiva è affiliata nella sua corrispondenza, negli stampati, nelle targhe delle sedi e nei siti web, a condizione tassativa che il detto utilizzo sia stato esplicitamente autorizzato e che venga indicato il numero di iscrizione al registro CONI oltre che la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva cui l’Ente è affiliato;
– può utilizzare il logo del CONI a condizione che lo stesso sia presente all’interno del logo della Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione o Società Sportiva è affiliata e del quale gli è stato concesso espressamente l’utilizzo;
– non può utilizzare il (solo) logo del CONI (anche senza cerchi olimpici) fatta salva espressa ed esplicita autorizzazione del CONI stesso in funzione di uno o più eventi specifici.

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• ISCRIZIONE al REGISTRO CONI

è stato disposto che tutte le agevolazioni fiscali previste per un’associazione sportiva dilettantistica, siano applicate solo previa iscrizione al registro stesso (l’art. 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 186/04) e quindi previo riconoscimento ai fini sportivi riconosciuto dal CONI.

Iscriversi dunque è d’obbligo, sia per avere a tutti gli effetti il riconoscimento come Associazione o Società sportiva, sia per poter usufruire delle agevolazioni fiscali a favore dello sport non professionistico.
L’iscrizione al Registro ha validità annuale e coincide con quella di affiliazione alla propria EPS/FSN.
Possono iscriversi al registro le ASD che svolgono attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, e che rispettino i requisiti richiesti dall’articolo 90 della Legge del 27 dicembre 2002 n.289 (ovvero le disposizioni per le attività sportive dilettantistiche della Finanziaria 2003). Inoltre le ASD devono essere affiliate o alla FSN (Federazione Sportiva Nazionale) / DSA (Disciplina Sportiva Associata) di riferimento, oppure ad un EPS (Ente di Promozione Sportiva), poiché è a questi enti che è affidata la delega per il riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle ASD, riconoscimento che da provvisorio diventerà definitivo con l’iscrizione al Registro.
Altro requisito essenziale è che lo statuto delle ASD sia conforme alla sopracitata legge del 27 dicembre 2002 n.289 e conforme anche agli Statuti delle FSN/DSA/EPS di appartenenza, in quanto senza l’affiliazione a questi è automaticamente impossibile avere accesso al Registro.

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• LE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Sono esentati dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche
• Esenzione dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa su alcuni atti amministrativi, in ossequio alla Legge 289 (detta “Legge Finanziaria 2003″), art. 90 comma 7, del 17 dicembre 2002. (es. telefonia mobile, concessioni, autorizzazioni, istanze, permessi

Con tale norma si estende agli atti ed ai provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche, l’esenzione dalle tasse di concessione governativa prevista dall’art 13-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 641.

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• ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO

Non è genericamente prevista l’esenzione dall’imposta di bollo, che è regola riguardante tutti tranne specifiche esenzioni.
Infatti il bollo su ricevute di pagamento è sempre obbligatorio se l’importo riportato sulla ricevuta supera i 77,47 euro. Vi sono specifiche esenzioni a favore di Onlus o Enti ( es. l’”Ente” ASI) . Ma non sono estese alle ASD.
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono versare l’imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti (o copie), estratti, certificazioni e attestazioni da loro poste in essere o richieste.
Tale imposta è di euro 1,81 (dal 26 giugno 2013 euro 2) solo su documenti aventi valore maggiore di euro 77,47.
Non sono inoltre esentati dal pagamento dell’imposta di bollo per le quietanze emesse per la riscossione e per il versamento dei contributi associativi (ad esempio per la partecipazione ai corsi ed alle attività sociali), mentre è prevista l’esenzione per le quietanze emesse per la riscossione delle quote associative (come da Tabella allegato B dell’art. 27 bis del DPR 642/72).
L’interpretazione prevalente, che fino ad oggi non risulta contestata, è di considerare quote associative le quote di iscrizione all’associazione.

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• ESENZIONE FISCALE (DE-FISCALIZZAZIONE) per ATTIVITA’ SPORTIVE ED ISTITUZIONALI SVOLTE A FAVORE DEI TESSERATI (ART. 148 DEL TUIR COMMA 3 E CIRC. MIN. FINANZE 124/E/98)

….3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita’ svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita’ e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale (ASI), dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (ASI), nonche’ le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
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• ESENZIONE FISCALE per gli introiti del BAR SOCIALE (ART. 148 DEL TUIR COMMA 5 E CIRC. MIN. FINANZE 124/E/98).
…..5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, ( ovvero nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno); le cui finalita’ assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno (ASI), non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attivita’ istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche’ le predette attivita’ siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

Condizione di applicabilità delle agevolazioni inerenti la c.d. defiscalizzazione dei corrispettivi specifici istituzionali e dei ricavi istituzionali del bar interno: si rammenta che le predette agevolazioni sopra descritte spettano solo a condizione che l’asd/ssd inserisca nello statuto registrato le clausole indicate non solo dall’art. 90 l. 289/02 ma previste anche dall’art. 148 comma VIII TUIR e che vi si conformi concretamente ed effettivamente.
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• IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni non è dovuta da circoli e da associazioni sportive dilettantistiche per targhe e simili apposte per l’indicazione della sede sociale (art.17, C.1 lett h del d.Lgs.15/1 1/1993 n.507), né per volantini etc, distribuiti a propria cura; (art.17,C.1 lett h del d.Lgs.15/11/1993 n.507).
E’ dovuta nella misura del 50% se è presente pubblicità (ris. del Ministero delle finanze n.3/3360 del 12/08/1997) per manifesti etc, anche se l’affissione avviene a cura del circolo o dell’associazione sportiva (art. 16,C.1- letta) del D.Lgs.507/97).

Il tema dell’assolvimento dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per quelle società sportive dilettantistiche che regolarmente espongono spazi pubblicitari nelle strutture sportive che usufruiscono, per le manifestazioni sportive dilettantistiche, ha sempre creato “attriti” con i Comuni che ne richiedevano spesso il pagamento. Il Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze su tale problema con la nota n. 1576/DPF del 3 aprile 2007 ha cercato di chiarire definitivamente le esenzioni dal pagamento del tributo locale in commento. L’articolo 1, comma 128 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006) in materia di imposta di pubblicità nei piccoli stadi ha previsto che le disposizioni contenute nel comma 11-bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, devono essere interpretate nel senso che la pubblicità in qualunque modo utilizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, rivolta all’interno degli impianti con capienza inferiore ai tremila posti e dalle stesse associazioni usufruite, è esente dal pagamento dell’imposta sulla pubblicità.

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• IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU ex ICI)
Esenzione dall’IMU per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali prevista dall’art. 91-bis del Decreto-Legge n° 1 del 2012.
Prima dell’introduzione dell’IMU – Imposta Municipale Propria con l’art. 13 del Decreto-Legge n° 201 del 2011 (il Decreto della c.d. “manovra Monti”, convertito in Legge n° 214 del 2011) gli enti non commerciali godevano dell’esenzione dall’ICI – Imposta Comunale sugli Immobili, oggi sostituita dall’IMU, prevista dalla lettera i) del 1° comma dell’art. 7 del Decreto Legislativo n° 504 del 1992, per quegli “immobili […] destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive” di cui erano proprietari od usufruttuari.
Dopo l’introduzione dell’IMU, questa agevolazione è stata confermata dall’art. 91-bis del Decreto-Legge n° 1 del 2012 (il Decreto sulle liberalizzazioni, convertito in Legge n° 27 del 2012. L’art. 91-bis è stato poi modificato dal comma 6° dell’art. 9 del Decreto-Legge n° 174 del 2012 convertito in Legge n° 213 del 2012) che ha previsto pure che, nel caso di utilizzazione mista dell’immobile (vale a dire per attività commerciali e non commerciali), l’esenzione citata “si applica solo alla frazione (cioè alla parte) di unità immobiliare in cui si svolge l’attività di natura non commerciale”. Se questa parte dell’immobile non è identificabile attraverso l’individuazione di un immobile autonomo (per esempio, un appartamento) o di una porzione di immobile (per esempio, una stanza) adibiti esclusivamente all’attività non commerciale, in quanto dotati di una permanente autonomia funzionale e reddituale (cioè di un reddito del fabbricato o di un reddito dominicale del terreno autonomi, distinti da ottenere per mezzo di una revisione della qualificazione e della rendita catastale di questo immobile), l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzo non commerciale dell’immobile quale risulta da una apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ente non commerciale.
Identifichiamo le attività non commerciali previste nel decreto. Tra le altre vi sono:
5) attività culturali: sono quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte;
6) attività ricreative: sono quelle dirette all’animazione del tempo libero;
7) attività sportive: sono quelle rientranti nelle discipline sportive riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali od agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della Legge n° 289 del 2002. La norma sembra quindi escludere le società sportive dilettantistiche.
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• CONVENZIONE SIAE (VEDI) .

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• CONVENZIONE CREDITO SPORTIVO (VEDI)

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• RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

esclusivamente per i locali e le aree dove vengono svolte le attività proprie dell’Ente, prive di carattere commerciale (attenzione: DA VERIFICARE NEL COMUNE DI APPARTENENZA)
Si fa riferimento alla Risoluzione Ministeriale 24 gennaio 1994, protocollo 5/3398 secondo la quale “Per quanto riguarda i locali adibiti a palestra si ritiene di confermare, secondo quanto già espresso nella circolare n° 7 del 3 maggio 1983, l’intassabilità di quella parte destinata esclusivamente allo svolgimento dell’attività sportiva e la cui utilizzazione è riservata ai soli praticanti, in quanto su di essa non può esservi produzione di rifiuti” e alla Risoluzione ministeriale 14 marzo 1987 Protocollo 8/1868 (“… la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, a prescindere dalla circostanza che detti impianti siano ubicati nei locali o su aree scoperte, non va assoggettata a tributo…”), l’Associazione (vale anche per una Società Sportiva Dilettantistica) può chiedere all’Ufficio Tributi di usufruire dell’agevolazione sopra indicata indicando quanti mq sono destinati esclusivamente allo svolgimento dell’attività sportiva e quindi non idonei a produrre rifiuti.
Inviare una lettera con intestazione dell’associazione (a mezzo raccomandata A/R all’ufficio tributi comunale), contenente quanto indicato nell’articolo, ovviamente indicando metratura totale e metratura utilizzata per l’attività sportiva dilettantistica.

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• REGIME AGEVOLATO PER EVENTUALI ATTIVITA’ COMMERCIALI PREVISTO DALLA LEGGE 398/91 (ABBIGLIAMENTO SPORTIVO, PUBBLICITA\’, SPONSORIZZAZIONI, RISTORAZIONE).
previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398. Grazie a questa legge le associazioni sportive dilettantistiche possono possedere una posizione IVA (essere cioè dotati di Partita IVA ed emettere fatture per sponsorizzazioni, affitto impianti, organizzazione eventi sportivi ecc.), potendo fruire in un regime agevolato (tenuta di un solo registro ai fini iVA, liquidazione forfetaria trimestrale con versamento dell’imposta al 50%, abbattimento forfetario dei costi ai fini IRES pari al 97%; applicabile con plafond del volume d’affari fino € 250.00,00.

Nota bene: TRACCIABILITA’ ai sensi dell’ art. 25 della legge 13 maggio 1999 n. 133, per importi superiori (in entrata o in uscita) a € 516,46 è prevista la tracciabilità del pagamento, che dovrà essere effettuato attraverso sistemi bancari, bollettini di conto correnti postale, bonifici, assegni non trasferibili, bancomat o carte di credito.
La violazione dell’obbligo di tracciabilità comporta la perdita dei benefici della L. 398/91.

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• DETRAIBILITA’DAL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DELLE ISCRIZIONI E ABBONAMENTI PER I FIGLI MINORI (5 – 18 ANNI) ALLE A.S.D. FINO A € 210,00 ANNUE (COMMA 319 LEGGE 27/12/2006 N. 296).

In seguito alla Legge Finanziaria 2007 è stato emanato il decreto che regola l’emissione delle ricevute finalizzata alla detrazione del 19% delle spese (massimale € 210,00 all’anno) per l’iscrizione e l’abbonamento alle attività sportive destinate ai minori di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Le ASD affiliate al ASI ed in regola con le normative vigenti, possono emettere tali ricevute, ed i genitori dei ragazzi che praticano l’attività sportiva presso di esse potranno “scaricare” tali somme dalla prossima dichiarazione dei redditi.

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• TOTALE DEDUCIBILITA’ PER LE AZIENDE di CORRISPETTIVI IN DENARO O NATURA FINO ALL’IMPORTO DI € 200.000,00 (SPESE DI PUBBLICITA’) a favore di associazioni)

Le imprese che erogano fino a 200.000. euro annui a società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività nei settori giovanili possono considerare questi versamenti spese di pubblicità e tale importo può essere dedotto interamente dal reddito imponibile delle spese.

art.90 comma 8 legge 289/02
Comma 8: il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22dicembre 1986, n. 917.
Si evidenzia che la fruizione dell’agevolazione in esame e’ subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
2) deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.

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• CONTRIBUTI LIBERALI IN DENARO DALE PERSONE FISICHE ed AZIENDE DEDUCIBILI DAL REDDITO DELL’EROGANTE.

1 – LA DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE APS

Legge “Più dai meno versi”
La Legge n. 80 del 14 maggio 2005 ha convertito il decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, e nell’articolo n. 14 riguarda la nuova regolamentazione sulla deducibilità fiscale delle erogazioni liberali effettuate dopo il 17 marzo 2005.
La circolare n. 39/E dell’Agenzia delle entrate datata 19 agosto 2005 fornisce ulteriori indicazioni e precisazioni operative.
A partire dal periodo d’imposta 2005 è possibile, per imprese e per persone fisiche, dedurre le donazioni a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e fondazioni nella misura del 10% del reddito imponibile e fino a un massimo di 70.000 € l’anno.
Le donazioni possono essere effettuate a favore di:
ONLUS, Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), comprese le cosiddette “ONLUS di diritto” e le “ONLUS parziali”.
Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000 n. 383) e i loro livelli territoriali (ASI e Comitati).
Fondazioni e associazioni (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) riconosciute, con personalità giuridica, aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.
Le altre agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali

In alternativa alla deducibilità sopra illustrata è possibile per le associazioni di cui sopra e per le associazioni di promozione sociale iscritte ai registri regionali usufruire di quanto previsto nel Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), artt. 15 e 100.
Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle associazioni possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.
È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.
Le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), invece, a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato

2 – EROGAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19%, da calcolare su un importo massimo complessivo di
1.500 euro, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore delle società e
delle associazioni sportive dilettantistiche.
Il versamento deve essere effettuato tramite banca o posta ovvero con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all’associazione destinataria.

Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2014.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
• avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
• avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
• avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
A partire dal 21 marzo 2014, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti presentano la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando modello – pdf e software specifici.
La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

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• PRIORITA’ ex legge 289/2002, ART. 90 COMMI 25 E 26, NELL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI E DELLE PALESTRE, AREE DI GIOCO ED IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI .

Comma 25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti dipromozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

Comma 26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.

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• RIDUZIONE IMPOSTA DI CONSUMO GAS METANO

le strutture associative (circoli, associazioni, ONLUS ecc.) che non hanno scopo di lucro e svolgono la propria attività nel campo sportivo dilettantistico possono accedere alla riduzione dell’imposta di consumo sul gas metano (D.Lgs. 26/10/1995 n° 504) in impianti sportivi e loro pertinenze. Infatti, a seguito dell’emanazione di una circolare delle dogane del 2000 (cir. N° 64/D del 3 aprile 2000), è stato chiarito che l’applicazione della agevolazione prevista per il riscaldamento degli impianti industriali è anche applicabile non solo agli impianti sportivi, ma anche a tutte quelle strutture (docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi ecc.) annesse agli impianti stessi anche qualora questi ultimi, per la loro natura, non siano soggetti al riscaldamento (campi da tennis, da calcio ecc.).

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• LA DESTINAZIONE D’USO DEI CIRCOLI PRIVATI E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Legge 7 dicembre 2000, n. 383: “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
Art. 32. (Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)
“La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.
Nella sostanza quindi ciò significa una APS può insediarsi in un qualsiasi immobile con una qualsiasi destinazione d’uso ed una qualunque zona urbanistica del territorio comunale, senza che ciò costituisca mutamento di destinazione d’uso.
Sotto il profilo edilizio quindi non occorre alcun titolo edilizio per la collocazione di una APS in un qualsiasi immobile ai fini del mutamento di destinazione (salvo per eventuali opere).
Se l’insediamento avviene senza esecuzione di opere edilizie a ciò finalizzate, sarà comunque necessaria una SCIA gratuita per diverso utilizzo dell’unità immobiliare nell’ambito della stessa destinazione d’uso

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• COMPENSI SPORTIVI CON I BENEFICI DELLA LEGGE 342/2000, ART. 37 (DPR 22/12/86 N. 917 ART. 81 COMMA 1 LETTERA M ART. 83 COMMA 2) FINO A € 7.500,00.

• COMPENSI PER L’ESERCIZIO DIRETTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA E PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Ogni ASD, per svolgere la propria attività e perseguire i propri scopi istituzionali, si avvale di figure sportive (quali atleti, allenatori, tecnici, giudici di gara, commissari speciali, dirigenti e anche i collaboratori amministrativi non professionisti) alle quali può corrispondere indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi. Sono i cosiddetti “compensi sportivi”, che sono soggetti ad un particolare regime fiscale e contributivo agevolato (vedi art. 37 della legge n. 342/2000 e art. 90 della legge n. 289/2002) in quanto rientrano nella categoria dei “redditi diversi”, a patto che non siano conseguiti nell’esercizio di professioni, nè derivino da un rapporto di lavoro dipendente (art. 67 del TUIR).
Fino alla soglia annua di euro 7.500 per percipiente i compensi non sono soggetti né a ritenute fiscali né ad obblighi previdenziali.

Per le somme eccedenti invece le ASD sono tenute a trattenere e a versare le ritenute fiscali come meglio precisato nella risoluzione 106 dell’11 dicembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate: se la somma è superiore a 7.500,00 ma non a 28.158,28 euro, la ritenuta IRPEF da applicare (sulla parte eccedente i 7500 euro) è a titolo d’imposta ed è quella per il primo scaglione di reddito (attualmente pari al 23%) aumentata dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale (sempre relativamente al primo scaglione di reddito) deliberate rispettivamente dalla Regione e dal Comune in cui il percipiente ha il domicilio fiscale; oltre i 28.158,28 €, sulla parte eccedente tale importo si deve applicare una ritenuta nella stessa misura, ma a titolo d’acconto. La ritenuta eventualmente operata deve essere versata all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo, utilizzando il Modello F24.

Al fine di applicare la ritenuta corretta, le Associazioni Sportive devono farsi rilasciare dal percipiente un’autocertificazione che attesti l’ammontare complessivo delle somme percepite per prestazioni sportive dilettantistiche.

Per le prestazioni di istruttori/atleti/allenatori non vi sono obblighi amministrativi previsti per i rapporti di lavoro; le co.co.co amministrativo-gestionali invece, pur beneficiando delle medesime agevolazioni fiscali e contributive, devono essere comunicate al Centro per l’Impiego e iscritte al L.U.L..

Nota bene: l’asd/ssd assume comunque gli obblighi del sostituto di imposta anche per i compensi non soggetti a ritenuta e pertanto deve annualmente rilasciare le certificazioni ed effettuare la trasmissione del modello 770 anche per i compensi inferiori ad euro 7.500.

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.• ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI di cui al D. Lgs. 81/2008 (Sicurezza Lavoro)
La Legge 98/2013, pubblicata sulla G.U. del 20 Agosto 2013 (legge di conversione del D.L. 69/2013 c.d. “Decreto del Fare”), ha introdotto alcune modifiche al D. Lgs. 81/08 di estrema rilevanza per il mondo dell’associazionismo.

Il Parlamento, in tema di sicurezza sul lavoro, ha evitato l’equiparazione tra volontari e i collaboratori delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e di Promozione Sociale ai lavoratori di aziende o altri settori produttivi. Grazie ad un emendamento al “decreto del fare” confermato al Senato, è risparmiato all’associazionismo sportivo questo ennesimo obbligo. Un presidente di una ASD che non ha a che fare con lavoratori dipendenti ma con volontari o con persone soggette a rimborso sportivo, non può essere chiamato a rispondere della normativa sulla sicurezza al pari di un imprenditore. Rimane comunque l’obbligo di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni per tutte quelle associazioni che hanno dipendenti.

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• ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI INERENTI IL CERITIFICATO PENALE

Il Ministero della Giustizia ha fornito importanti e positivi chiarimenti sull’obbligo di acquisire il certificato penale in relazione all’impiego di operatori in contatto diretto e regolare con minori.
Si precisa che l’obbligo è posto a carico del datore di lavoro – il quale dunque dovrà richiedere il certificato all’ufficio del casellario – ma solo per rapporti di lavoro in senso proprio.
In base alle nuove indicazioni ministeriali pertanto i volontari e coloro che operano al di fuori di un “rapporto di lavoro” – quindi anche i soggetti che percepiscono compensi di cui all’art. 67,c.1, lett. m) (i c.d. “sportivi dilettanti”), non sono soggetti all’obbligo.
Il riferimento al contratto di lavoro e la conferma che l’obbligo vige anche per il settore non profit porta ad interpretare la norma nel senso che l’obbligo sussista invece per quanto riguarda i collaboratori inquadrati come co.co.co (ordinari ) o co.co.pro. e come liberi professionisti in possesso di P.IVA in relazione ai quali, considerata la specificità della norma e le pesanti sanzioni, si consiglia pertanto di procedere con la richiesta del certificato.